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Rassegna stampa

Il Nuovo Codice della Strada - Alcune sottolineature

La legge n. 120 del 29 Luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, modifica 80 articoli del Codice della Strada, alcuni dei quali hanno effetto immediato. Il nuovo Decreto legislativo mira a ridurre i'incidentalità stradale e a promuovere comportamenti più consapevoli e responsabili, soprattutto nei confronti dei giovani, particolarmente esposti ai rischio su strada. Di seguito in sintesi alcune delle principali novità, specificando che alcune di queste normative entreranno in vigore solo dopo l'emanazione di regolamenti attuativi.

 

 

ALCOL

Le novità più rilevanti riguardano l'uso di alcol e stupefacenti. Divieto assoluto di bere alcolici per tutti i conducenti con meno di 21 anni e per coloro che hanno la patente da meno di 3 anni con aumento delle sanzioni già in vigore per i conducenti che vengono sorpresi alla guida in stato d'ebbrezza. Depenalizzata la prima soglia di ebbrezza (superiore a 0,5g/l e fino a 0,8 g/l): i conducenti sorpresi alla guida entro questi limiti non verranno più denunciati alla procura competente, ma limiteranno le conseguenze sul piano amministrativo con una sanzione da 500 a 2000 €. Ben più severe le conseguenze per le soglie superiori. I locali pubblici non potranno vendere alcolici dalle ore 3.00 alle 6.00 e dovranno essere obbligatoriamente dotati di etilometro; sulle Autostrade invece viene vietata la somministrazione di superalcolici e la vendita per asporto a partire dalle ore 22.00.

Guida in stato di ebbrezza
VIOLAZIONE SANZIONE 0 AMMENDA ARRESTO PUNTI SOSPENSIONE DELLA PATENTE ARTICOLO DEL CODICE
Tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l fino a 0,8 g/l € 500 - € 2.000 (€ 667, 67)* No 10 Da 3 a 6 mesi 186, comma 2, lettera a)
Tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l fino a 1,5 g/l € 800 - 3.200 (€ 1.066,67 - 4.800)* Arresto fino a 6 mesi (fino a 9 mesi)* 10 Da 6 a 12 mesi (da 8 a 18 mesi)* 186, comma 2, lettera b)
Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l € 1.500 - 6.000 (€ 2.000 - 9.000)* Arresto da 6 a 12 mesi (da 8 a 18 mesi)* 10 Da 12 a 24 mesi (da 16 a 36 mesi)* 186, comma 2, lettera c)
Rifiuto accertamento di verifica dello stato di ebbrezza € 1.500-6.000 Arresto da 3 mesi a 12 mesi 10 Da 6 a 24 mesi 186, comma 7
* N.B. L'asterisco indica le sanzioni previste per chi ha meno di 21 anni, per chi ha conseguito la patente B da meno di tre anni e per i conducenti professionisti.

 

 

DROGA

Per chi guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, rimane invariata la perdita di 10 punti e la pena pecuniaria, ma raddoppia la durata minima dell'arresto (detenzione da un minimo di 6 mesi ad un anno) e la sospensione della patente (da un minimo di 1 anno fino a 2 anni). Viene semplificato il test antidroga che potrà essere effettuato su campione di saliva.

Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti
VIOLAZIONE SANZIONE 0 AMMENDA ARRESTO PUNTI SOSPENSIONE DELLA PATENTE ARTICOLO DEL CODICE

Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

€ 1.500- 6.000

Arresto da 6 mesi a 12 mesi 10

10 Da 12 a 24 mesi 187, comma 1

Rifiuto accertamento di verifica dell'assunzione di sostanze stupefacenti

€ 800 - 3.200

Arresto fino a 6 mesi

10 Da 6 a 24 mesi

186, comma 8

 

 

VELOCITA

In merito alla violazione dei limiti di velocità, diminuiscono i punti da 5 a 3 per chi supera il limite di oltre i 10 km/h (ma non oltre i 40 km/h), lasciando invariata la pena pecuniaria. Diminuiscono i punti da 10 a 6 anche per coloro che infrangono il limite di velocità di oltre 40 km/h e fino a 60 km/h, aumentando invece la pena pecuniaria da € 370 a € 500. In autostrada, possibilità di innalzare a 150 km/h il limite di velocità, possibilità subordinata alla presenza del Tutor. Un'ulteriore novità disciplinerà la collocazione degli autovelox fuori dai centri abitati. La nuova legge infatti stabilisce che le apparecchiature di controllo della velocità non potranno essere utilizzate o installate a una distanza inferiore a 1 km dal segnale che impone il limite.

Violazioni limite di velocità
VIOLAZIONE SANZIONE 0 AMMENDA PUNTI SOSPENSIONE DELLA PATENTE ARTICOLO DEL CODICE

Superamento dei limiti massimi di velocità tra 10 e 40 km/h

€ 155- 624

3 No 142, comma 8
Superamento dei limiti massimi di velocità tra 40 e 60 km/h € 500 - 2.000 6 Da 1 a 3 mesi 142, comma 9

Superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 60 km/h

€ 779 - 3.119

10 Da 6 a 12 mesi

142, comma 9-bis

 

 

DOCUMENTI E VEICOLI

Viene introdotta in Italia la "Guida accompagnata", consentendo ai giovani che abbiano compiuto 17 anni di guidare autoveicoli per esercitarsi. La "guida accompagnata" mira a responsabilizzare i giovani in attesa dei 18 anni, età in cui avranno la patente B. Le condizioni che regolano la "guida accompagnata" sono ferree e ben definite. Innanzitutto occorre che i minorenni siano titolari di patente A, abbiano ottenuto l'autorizzazione dalla Motorizzazione civile su istanza presentata da un genitore, abbiano frequentato un corso preliminare di guida pratica presso un'autoscuola con durata di almeno 10 ore (4 delle quali in autostrada o su strade extraurbane e 2 in condizione di visione notturna). E' necessario inoltre la presenza di un adulto con patente B da almeno 10 anni. Il Decreto ministeriale che disciplinerà l'applicazione di questa norma non è ancora stata emanato. Regolamentate inoltre nuove norme per i neopatentati: non potranno effettuare esercitazioni di guida pratica senza aver superato l'esame teorico e non potranno sottoporsi all'esame di guida pratica senza aver fatto prove di guida su percorsi extraurbani e al buio certificate da un'autoscuola. I neopatentati potranno guidare veicoli con potenza fino a 55 kW/t e nel caso di autovetture di categoria M1 la potenza dell'auto non dovrà essere superiore a 70 kW/t. I possessori di patente A, B, C, E over 80 potranno continuare a guidare a condizione che si sottopongano a visita medica biennale. La legge introduce la targa "personale", abbinata non più al veicolo ma al suo proprietario, con la possibilità di trasferirla da un'auto all'altra. L'attuazione della suddetta norma è rinviata ad un Decreto ministeriale.

 

 

VIGILANZA E SEGNALETICA

La Legge 120/10 prevede novità anche sui controlli. Si potranno infatti accertare le infrazioni attraverso controlli automatici effettuati da apposite apparecchiature non presidiati da agenti. L'ampliamento delle tipologie di infrazioni accertabili automaticamente (definite "da remoto") è contenuto nelle modifiche dell'articolo 201 del Codice e comprende anche violazioni fino ad oggi non contemplate. Di seguito le specìfiche delle infrazioni rilevabili in assenza di agenti.

INFRAZIONI ACCERTABILI CON CONTROLLI AUTOMATICI IN ASSENZA DI AGENTI


Eccesso di velocità
  • Su tutte le autostrade e le strade extraurbane principali
  • Su tratti di strade extraurbane e urbane di scorrimento
  • In ogni caso gli apparecchi di rilevamento automatico delle infrazioni devono essere omologati all'uso senza agenti, gestiti direttamente dagli organi di polizia
  • Gli stessi devono essere presegnalati e posti almeno 1 km dopo il segnale che impone il limite

Sorpasso vietato
  • Su tutte le autostrade e le strade extraurbane principali
  • Su tratti di strade extraurbane e urbane di scorrimento
  • In ogni caso gli apparecchi devono essere omologati all'uso senza agenti, gestiti direttamente dagli organi di polizia.
  • Non vi è nessun obbligo di segnaletica e visibilità (è sufficiente dare generica informazione all'utenza)

Circolazione su corsia di emergenza
  • Su tutte le autostrade e le strade extraurbane principali
  • Non vi è nessun obbligo di segnaletica e visibilità (è sufficiente dare generica informazione all'utenza)

Transito in centri storici o altre zone vietate o su corsie o strade riservate
  • Apparecchi omologati per uso senza agenti e gestiti dalla Polizia
  • E' sufficiente dare generica informazione all'utenza

Passaggio con il rosso, velocità inadeguate o troppo ridotta, contromano, violazione segnaletica, sistemarsi in moto in modo irregolare, circolazione con veicolo sottoposto a fermo o sequestro.
  • Apparecchi omologati per uso senza agenti e gestiti direttamente dagli organi di Polizia
  • Fuori dai centri abitati, installazioni possibili solo sui tratti individuati dai prefetti.

 

CONTRAVVENZIONI E PATENTE A PUNTI

Novità sostanziali per quanto riguarda la notificazione dei verbali e le possibilità di pagamento. Sul primo fronte c'è infatti una riduzione dei termini, mentre sul secondo si registra l'introduzione del pagamento a rate delle somme dovute. Si riduce da 150 a 90 giorni il termine per la notifica dei verbali nel caso in cui il trasgressore non sia identificato dagli agenti che hanno accertato la violazione. La nuova legge prevede la notifica al proprietario del veicolo anche nel caso in cui la violazione sia contestata immediatamente al trasgressore. In questo caso il termine è di 100 giorni. La nuova norma si applica alle violazioni commesse a partire dal 13 Agosto 2010. Sarà possibile chiedere la rateizzazione del pagamento solo per violazioni d'importo superiore a € 200 e solo se il trasgressore ha un reddito imponibile non superiore a € 10.628 (sulla base della dichiarazione dei redditi). Una delle principali novità previste dall'Art. 126 del Codice della strada riguarda la modalità di recupero dei punti della patente decurtati a seguito della violazione del codice. Non sarà più sufficiente presenziare al corso di aggiornamento per il recupero dei punti, ma i trasgressori dovranno sostenere un esame finale e ricevere l'attestazione del superamento della prova. Un'altra novità importante riguarda la revisione della patente. Il trasgressore dovrà sostenere l'esame di teoria e pratica non soltanto nel caso di perdita totale del punteggio, ma anche nel caso in cui commetta tre violazioni da almeno 5 punti di decurtazione nei 12 mesi dalla prima violazione. Coloro che non sosterranno l'esame o non lo prenoteranno entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, subiranno la sospensione della patente a tempo indeterminato. E' stata introdotta la "patente a ore", uno speciale permesso di guida che il conducente al quale è stato sospeso il titolo di guida, può richiedere alla prefettura. Per ottenerlo è indispensabile non aver provocato incidenti. Il permesso è limitato a determinate fasce orarie e non può essere superiore a 3 ore giornaliere. Inoltre la richiesta documentata deve avere precise e serie motivazioni.